Art. 18. 
 
      Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica 
 
  Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica  quale  organo  ausiliario  di
consulenza  del  Ministro  dell'interno  per  l'esercizio  delle  sue
attribuzioni di alta direzione  e  di  coordinamento  in  materia  di
ordine e sicurezza pubblica. 
  Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'interno ed e'  composto
da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro,
con funzioni di vice presidente,  dal  capo  della  polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale  dell'Arma
dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della  guardia  di
finanza. 
  Il Ministro dell'interno puo' chiamare a partecipare alle  riunioni
del  Comitato  dirigenti   generali   del   Ministero   dell'interno,
l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie  di  porto,  nonche'
altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e  delle  forze
armate; puo' invitare alle  stesse  riunioni  componenti  dell'ordine
giudiziario, di intesa con il procuratore competente. 
  Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta  le  funzioni  di
segretario del Comitato.