Art. 20. 
 
      Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica 
 
  Presso la prefettura  e'  istituito  il  comitato  provinciale  per
l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  quale  organo  ausiliario   di
consulenza del prefetto per l'esercizio  delle  sue  attribuzioni  di
autorita' provinciale di pubblica sicurezza. 
  Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore,
dai comandanti provinciali dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo
della guardia di finanza. 
  Ai fini  della  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,
nonche' della  prevenzione  e  difesa  dalla  violenza  eversiva,  il
prefetto puo' chiamare a partecipare  alle  sedute  del  comitato  le
autorita'  locali  di  pubblica  sicurezza  e  i  responsabili  delle
amministrazioni dello  Stato  e  degli  enti  locali  interessati  ai
problemi da trattare. 
  Il  prefetto  puo'  invitare  alle   stesse   riunioni   componenti
dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica
competente.