Art. 21. 
 
    Collegamenti e sale operative comuni tra le forze di polizia 
 
  Il Ministro dell'interno, nell'esercizio delle sue attribuzioni  di
coordinamento,  impartisce  direttive  ed  emana  provvedimenti   per
stabilire collegamenti tra le sale operative delle forze di polizia e
istituisce, in casi di particolare necessita', con  proprio  decreto,
di concerto con i Ministri interessati, sale operative comuni.