Art. 22. 
 
          Scuola di perfezionamento per le forze di polizia 
 
  E' istituita, presso il dipartimento della pubblica  sicurezza,  la
scuola di perfezionamento per le forze di polizia. 
  I corsi svolti dalla scuola sono indirizzati all'alta formazione  e
all'aggiornamento dei funzionari e degli  ufficiali  delle  forze  di
polizia per un'adeguata  e  qualificata  preparazione  nelle  materie
attinenti ai compiti istituzionali. 
  La frequenza e  il  superamento  con  esito  favorevole  dei  corsi
costituisce titolo per l'avanzamento in carriera. 
  Con regolamento  da  emanarsi  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno, si provvede a stabilire i criteri
e le modalita' di ammissione alla scuola, di nomina dei docenti e  di
svolgimento  dei  corsi,  nonche'  a  determinare  le   strutture   e
l'ordinamento della scuola.