Art. 25. 
 
                  Personale della Polizia di Stato 
 
  La Polizia di Stato espleta i servizi  di  istituto  con  personale
maschile e femminile con parita' di  attribuzioni,  di  funzioni,  di
trattamento economico e di progressione di carriera. 
  I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono  essere  in
possesso gli appartenenti  ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato,  che
esplicano  funzioni  di  polizia,  sono  stabiliti  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno.