Art. 29. 
 
              Accordi e convenzioni con le forze armate 
 
  Gli accordi per l'uso delle attrezzature militari, gli  impegni  di
assistenza e le convenzioni con enti e con le forze  armate,  vigenti
per il personale civile di pubblica sicurezza e per  il  Corpo  delle
guardie di pubblica sicurezza, si applicano all'Amministrazione della
pubblica sicurezza, salvo che sia diversamente disposto dal  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro competente.