Art. 30. 
 
                         Armamento e divise 
 
  I  criteri  per  la  determinazione  dell'armamento  in   dotazione
all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli
della suddetta Amministrazione che svolge funzioni  di  polizia  sono
stabiliti, anche in difformita' alle  vigenti  norme  in  materia  di
armi,  con  decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  della  difesa  e  delle
finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della  sicurezza
pubblica. 
  Il  Ministro  dell'interno  con  proprio   decreto   determina   le
caratteristiche delle divise degli appartenenti alla Polizia di Stato
nonche' i criteri  generali  concernenti  l'obbligo  e  le  modalita'
d'uso.