Art. 32. 
 
                    Questura e uffici dipendenti 
 
  La  questura  e'  ufficio  provinciale,  che  assolve  compiti   di
direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonche' le funzioni
attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
  I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in relazione ad
appositi indici  determinati  dall'ufficio  di  cui  all'articolo  5,
lettera a), tenendo presenti i fattori  incidenti  sull'ordine  e  la
sicurezza pubblica e debbono essere diretti  a  realizzare  un  ampio
decentramento di funzioni e lo impiego di personale nei comuni e  nei
quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione. 
  Il  dipartimento  della  pubblica  sicurezza  puo'  autorizzare   i
questori  a  delegare  funzioni  di   polizia   amministrativa,   con
esclusione  di  quelle  attinenti  alle  misure  di  prevenzione,  ai
dirigenti dei commissariati.