Art. 33. 
 
                           Reparti mobili 
 
  I reparti mobili sono istituiti per la tutela dell'ordine  pubblico
e per esigenze di pubblico soccorso. 
  I predetti reparti o unita' organiche degli stessi  possono  essere
chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza e  ai
servizi di istituto svolti  dagli  organi  territoriali  di  polizia,
previa autorizzazione del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza. 
  Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico e'  assegnato,  di
norma, personale maschile. 
  L'obbligo di permanenza in caserma e' stabilito con apposite  norme
contenute nel regolamento di servizio di cui all'articolo 111. 
  I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte  a  prestare
soccorso in caso di calamita'; il personale che  vi  presta  servizio
dovra' essere preparato allo speciale impiego.