Art. 38. 
 
                     Inquadramento del personale 
 
  All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 36
si provvede  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita  una
commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato,  delegato  dal
Ministro e composta dal capo della polizia direttore  generale  della
pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice  direttore  generale,
da quattro dirigenti, in rappresentanza  dell'amministrazione,  e  da
quattro rappresentanti del  personale,  designati  dai  sindacati  di
polizia piu' rappresentativi sul piano nazionale.