Art. 39. 
 
                    Attribuzione delle qualifiche 
 
  Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di  Stato  e'
attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza e di agente di
polizia giudiziaria. 
  Agli appartenenti al  ruolo  dei  sovrintendenti,  al  ruolo  degli
ispettori e alla qualifica piu' elevata del ruolo degli assistenti e'
attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza  e  quella  di
ufficiale di polizia giudiziaria. 
  Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi  del  personale
che  esplica  funzioni  di  polizia  e'  attribuita  la  qualita'  di
ufficiale di pubblica sicurezza. 
  Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla  funzione  di  vice
questore vicario, agli appartenenti ai ruoli  direttivi  e  ai  primi
dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia e'  attribuita
la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria.