Art. 4. 
 
                Dipartimento della pubblica sicurezza 
 
  Nell'ambito  dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   e'
istituito il dipartimento  della  pubblica  sicurezza  che  provvede,
secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno: 
    1) all'attuazione della politica dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica; 
    2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia; 
    3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato; 
    4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche  per  le
esigenze generali del Ministero dell'interno.