Art. 40. 
 
           Ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno 
 
  In relazione  alla  particolarita'  dei  compiti  attribuiti  dalle
vigenti  disposizioni  e  dalla  presente  legge  all'Amministrazione
civile dell'interno, anche per l'attivita' di supporto  degli  uffici
centrali e periferici del Ministero  dipendenti  dalle  autorita'  di
pubblica  sicurezza,  il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  a
provvedere, entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge
stessa,  con  decreto  avente  valore  di   legge   ordinaria,   alla
determinazione dell'ordinamento del personale  ed  all'organizzazione
degli uffici dell'Amministrazione civile dell'interno,  osservando  i
seguenti principi e criteri direttivi. 
  Ferma restando nei confronti del predetto personale  l'applicazione
dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego  statale,
devono essere dettate norme, nei limiti dei presupposti indicati  nel
comma  precedente  e  sentite  le   organizzazioni   sindacali   piu'
rappresentative sul piano nazionale, per  la  ristrutturazione  e  la
dotazione organica delle carriere ausiliarie, esecutive, di  concetto
e direttive, che, fatte salve le posizioni giuridiche  acquisite  dal
personale in servizio, dovranno essere sostituite ciascuna da  una  o
piu' qualifiche funzionali adeguando il numero dei posti dirigenziali
della carriera di ragioneria alle  esigenze  di  funzionamento  degli
uffici. 
  Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono
riordinati i ruoli del personale operaio, ivi compresi il ruolo degli
operai permanenti delle scuole di polizia e il ruolo degli operai dei
magazzini del disciolto Corpo delle guardie  di  pubblica  sicurezza.
Sono altresi' definite le qualifiche di mestiere, i relativi organici
e le norme di inquadramento del personale  con  mansioni  operaie  da
utilizzare in modo continuativo presso le comunita' della Polizia  di
Stato. 
  Sono dettate speciali norme che escludano ogni  tipo  di  mobilita'
esterna all'Amministrazione, salvo quella derivante dal comando o dal
collocamento fuori ruolo. 
  Sono dettate, sentite le organizzazioni sindacali, norme  che,  nel
rispetto delle liberta' sindacali, consentano  di  evitare  turbative
alla continuita' dei servizi essenziali per la tutela  dell'ordine  e
della sicurezza  pubblica,  ai  quali  siano  preposti  o  addetti  i
dipendenti  dell'Amministrazione  civile   dell'interno.   Le   norme
delegate  stabiliscono  il  quadro  dei  servizi  essenziali  la  cui
interruzione pregiudichi la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica.