Art. 42. 
 
Nomina    a     dirigente     generale-prefetto     dei     dirigenti
            dell'Amministrazione della pubblica sicurezza 
 
  I  dirigenti  generali  dell'Amministrazione  civile  dell'interno,
entro il  limite  di  diciassette  posti  della  dotazione  organica,
vengono nominati tra i dirigenti dell'Amministrazione della  pubblica
sicurezza. 
  I dirigenti generali della pubblica sicurezza sono nominati  tra  i
dirigenti superiori della pubblica sicurezza. 
  I dirigenti di cui al precedente comma  sono  inquadrati  entro  il
termine  massimo  di  quattro   anni   fra   i   dirigenti   generali
dell'Amministrazione civile dell'interno,  conservando  a  tutti  gli
effetti l'anzianita' maturata nella anzidetta qualifica. 
  L'inquadramento  fra  i  dirigenti  generali   dell'Amministrazione
civile puo' esser disposto anche in soprannumero da riassorbirsi  con
le vacanze che si verificano fra i posti di cui al primo comma. 
  Fino al riassorbimento del soprannumero di cui al precedente comma,
non si possono effettuare nomine dei dirigenti  generali  di  cui  al
secondo comma. 
  Per la preposizione dei dirigenti  generali  alla  direzione  degli
uffici  del   dipartimento   si   osservano   rigorosi   criteri   di
professionalita'. 
  Nella prima applicazione della presente legge, il numero dei  posti
di tenente generale eventualmente assorbiti dai ruoli ad  esaurimento
vanno temporaneamente detratti dal numero di cui al primo comma  sino
al loro totale assorbimento.