Art. 47. 
 
                 Nomina ad allievo agente di polizia 
 
  L'assunzione degli agenti  di  polizia  avviene  mediante  pubblico
concorso  al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) godimento dei diritti civili e politici; 
    b) eta' non inferiore agli anni diciotto  e  non  superiore  agli
anni ventotto; 
    c) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  al  servizio  di
polizia; 
    d) titolo di studio di scuola dell'obbligo; 
    e) buona condotta. 
  Non sono ammessi al concorso coloro che sono  stati  espulsi  dalle
forze armate, dai corpi  militarmente  organizzati  o  destituiti  da
pubblici uffici, che hanno riportato condanna a  pena  detentiva  per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
  I  concorsi  sono  di  preferenza  banditi  per  l'assegnazione  al
servizio in determinate regioni. Ottenuta  la  nomina  ad  agente  di
polizia, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare  servizio
nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato  nel
bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre  sedi
per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio. 
  I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia. 
  Relativamente al concorso si applica quanto stabilito dall'articolo
59. 
  Fino al venti per cento dei posti disponibili nei concorsi  di  cui
al presente articolo puo' essere riservato ai sottufficiali, graduati
e militari di truppa  volontari  provenienti  dalle  armi  o  servizi
dell'esercito, della marina  e  dell'aeronautica,  in  congedo  o  in
servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di  ferma  o
rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso  dei  requisiti
richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto. 
  I posti riservati di  cui  al  precedente  comma  che  non  vengono
coperti sono attribuiti  agli  altri  aspiranti  all'arruolamento  ai
sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma nella  forza
armata di provenienza e' utile, per la meta'  e  per  non  oltre  tre
anni, ai fini dell'avanzamento nella Polizia di Stato. 
  ((Il personale assunto ai sensi della legge 3 luglio 1980, n.  343,
all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia  richiesta  e
non abbia riportato  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della  pena
pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica
di agente di polizia ausmario. 
  Ai termine del secondo anno  di  servizio,  l'anzidetto  personale,
qualora  ne  faccia  richiesta  e  non   abbia   riportato   sanzioni
disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria,  puo'  essere  ammesso
nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di  cui
all'articolo 48, comma secondo, durante  il  quale  e'  sottoposto  a
selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione  ai  servizi  che
richiedono particolare qualificazione.)) 
  In ogni caso il servizio gia'  prestato  dalla  data  dell'iniziale
reclutamento  e'  valido  a  tutti  gli  effetti  sia  giuridici  che
economici qualora gli agenti di polizia ausiliari  siano  immessi  in
ruolo. 
  Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge
8 luglio 1980, n. 343. 
  Le specializzazioni conseguite dai volontari  di  cui  al  presente
articolo nella forma armata di provenienza sono riconosciute  valide,
purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato.