Art. 48. 
 
              Corsi per la nomina ad agente di polizia 
 
  Gli allievi agenti di polizia  frequentano  presso  le  scuole  per
agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri. 
  Al termine del primo ciclo  del  corso  gli  allievi,  che  abbiano
ottenuto giudizio globale  di  idoneita'  sulla  base  dei  risultati
conseguiti nelle materie di insegnamento e  delle  prove  pratiche  e
siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati
agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo  semestre,
durante il quale sono sottoposti  a  selezione  attitudinale  per  la
eventuale  assegnazione  a   servizi   che   richiedano   particolare
qualificazione. 
  Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami  teorico-pratici
di fine corso ed ottenuto  conferma  dell'idoneita'  al  servizio  di
polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano  giuramento  e
sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 
  Gli agenti in prova che non abbiano  superato  gli  esami  di  fine
corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al  servizio
di polizia, sono ammessi a ripetere non piu' di una volta il  secondo
semestre. Al termine di questo ultimo sono  ammessi  nuovamente  agli
esami finali secondo le modalita' previste dal regolamento di cui  al
penultimo comma dell'articolo 60. Se l'esito e' negativo sono dimessi
dal corso. 
  Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non
possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo  i  servizi  di
caserma.