Art. 49. 
 
       Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia 
 
  Sono dimessi dal corso: 
  1) gli allievi che non superino il primo ciclo; 
  2) gli allievi e gli agenti in prova  che  non  siano  riconosciuti
idonei al servizio di polizia; 
  3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino  di  rinunciare
al corso; 
  4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per  qualsiasi
motivo assenti dal corso  per  piu'  di  sessanta  giorni  anche  non
consecutivi o di novanta giorno se l'assenza e' stata determinata  da
infermita' contratta durante il corso; qualora l'infermita' sia stata
contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente  in
prova e' ammesso a partecipare al primo  corso  successivo  alla  sua
riacquistata idoneita' fisico-psichica; 
  5) gli agenti  in  prova  di  cui  al  quarto  comma  dell'articolo
precedente. 
  Gli allievi e gli agenti  in  prova  di  sesso  femminile,  la  cui
assenza oltre sessanta giorni sia stata  determinata  da  maternita',
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo  ai  periodi  di
assenza dal lavoro previsti dalle  disposizioni  sulla  tutela  delle
lavoratrici madri. 
  Sono  espulsi  dal  corso  gli  allievi  e  gli  agenti  in   prova
responsabili di mancanze  punibili  con  sanzioni  disciplinari  piu'
gravi della deplorazione. 
  I provvedimenti di  dimissione  e  di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. 
  La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con
l'amministrazione.