Art. 50. 
 
   Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia 
 
  Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della  durata  di
sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto  conto
dei risultati della  selezione  attitudinale  effettuata  durante  il
secondo semestre del corso di cui all'articolo 48. 
  Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta  selezione  e
di un rapporto sulle qualita' professionali redatto dal  responsabile
del  reparto  o  dal  dirigente  dell'ufficio  presso  cui  e'  stato
effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialita'
o ai servizi che richiedono  particolare  qualificazione  frequentano
corsi di specializzazione della durata di sei mesi. 
  Gli agenti, durante il  periodo  in  cui  frequentano  i  corsi  di
specializzazione, non possono essere impiegati in  attivita'  diverse
da quelle del servizio cui  debbono  essere  destinati,  se  non  per
eccezionali esigenze di servizio e su  disposizione  del  capo  della
polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza.   Ove   cio'
comporti  l'interruzione  del  corso  per  un   periodo   complessivo
superiore ai trenta giorni, esso e' prorogato  per  un  periodo  pari
alla durata della interruzione.