Art. 53. 
 
            (Corsi per la nomina ad ispettore di polizia) 
 
  Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di  polizia  frequentano,
presso l'apposito istituto, un corso della durata di  diciotto  mesi,
preordinato alla loro formazione tecnico professionale di  agenti  di
pubblica  sicurezza  e  ufficiali   di   polizia   giudiziaria,   con
particolare riguardo all'attivita' investigativa.  Durante  il  corso
essi   sono   sottoposti   a   selezione   attitudinale   anche   per
l'accertamento della idoneita' a servizi che  richiedono  particolare
qualificazione. 
  Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio  di  idoneita'
al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e
orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati  ispettori  in
prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo  secondo  la
graduatoria finale. 
  Gli allievi ispettori durante i primi  dodici  mesi  di  corso  non
possono  essere  impiegati  in  servizio  di  polizia;  nel   periodo
successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per
il servizio di  ispettore  e  per  un  periodo  complessivamente  non
superiore a due mesi. 
  Gli ispettori in prova sono assegnati,  sulla  base  dei  risultati
della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un
periodo di prova della durata di sei mesi.