Art. 54. 
 
     Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia 
 
  Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che: 
    a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati  idonei
al servizio di polizia; 
    b) dichiarano di rinunciare al corso; 
    c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu'  di
novanta giorni anche  non  consecutivi  e  di  centoventi  giorni  se
l'assenza e' stata determinata da  infermita'  contratta  durante  il
corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni
pratiche, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare  al  primo
corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. 
  Gli allievi ispettori di sesso  femminile,  la  cui  assenza  oltre
novanta giorni e' stata determinata da  maternita',  sono  ammessi  a
partecipare al primo corso  successivo  ai  periodi  di  assenza  dal
lavoro previsti dalle disposizioni  sulla  tutela  delle  lavoratrici
madri. 
  Sono espulsi dal  corso  gli  allievi  responsabili  di  infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
  I provvedimenti di  dimissione  e  di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale  della
pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 
  La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con
l'amministrazione salvo che non si tratti  di  personale  proveniente
dai ruoli della polizia di Stato.