Art. 55. Nomina a commissario di polizia L'assunzione dei commissari di polizia avviene: a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58; b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti: 1) godimento dei diritti civili e politici; 2) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia; 3) buona condotta; 4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche; 5) eta' non superiore ai ventotto anni. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli ispettori, in possesso dei prescritti requisiti e che non abbiano superato il trentottesimo anno di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneita' fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali al servizio di polizia. I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova. Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dall'articolo 59.