Art. 55. 
 
                   Nomina a commissario di polizia 
 
  L'assunzione dei commissari di polizia avviene: 
    a)  dopo  aver  frequentato,  con  esito   positivo,   l'Istituto
superiore di polizia, di cui all'articolo 58; 
    b) mediante pubblico concorso, al  quale  possono  partecipare  i
cittadini  italiani  di  ambo  i  sessi  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
    1) godimento dei diritti civili e politici; 
    2) idoneita' fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio  di
polizia; 
    3) buona condotta; 
    4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche; 
    5) eta' non superiore ai ventotto anni. 
  Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di  un
sesto  dei  posti  disponibili,  gli  appartenenti  al  ruolo   degli
ispettori, in possesso dei prescritti requisiti  e  che  non  abbiano
superato il trentottesimo anno di eta'.  Se  i  posti  riservati  non
vengono coperti la differenza  va  ad  aumentare  i  posti  spettanti
all'altra categoria. 
  Al concorso non sono ammessi coloro che sono  stati  espulsi  dalle
forze armate, dai corpi  militarmente  organizzati  o  destituiti  da
pubblici uffici, che hanno riportato condanna a  pena  detentiva  per
reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
  I candidati sono sottoposti all'accertamento della idoneita' fisica
e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualita' attitudinali  al
servizio di polizia. 
  I vincitori del concorso sono nominati commissari in prova. 
  Relativamente   al   concorso,   si   applica   quanto    stabilito
dall'articolo 59.