Art. 56. Corsi per la nomina a commissario di polizia Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'apposita sezione dell'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 58. Il corso di formazione si svolge secondo programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, dipendenti dell'amministrazione dello Stato o persone estranee ad essa. Al termine del corso, i commissari in prova, che siano stati dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un esame finale sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una commissione composta secondo le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 60, e presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia. I commissari in prova, durante i nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio di polizia. I commissari in prova, che hanno superato gli esami finali del corso, sono nominati commissari di polizia. Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. I commissari in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo e' negativo, sono dimessi. I commissari, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, sono assegnati ai servizi d'istituto.