Art. 56. 
 
            Corsi per la nomina a commissario di polizia 
 
  Ottenuta la nomina, i commissari in prova frequentano un  corso  di
formazione  teorico-pratico  della  durata  di   nove   mesi   presso
l'apposita  sezione  dell'Istituto  superiore  di  polizia,  di   cui
all'articolo 58. 
  Il corso di formazione si svolge secondo  programmi  stabiliti  con
decreto del Ministro dell'interno e l'insegnamento  e'  impartito  da
docenti  universitari,  magistrati,  dipendenti  dell'amministrazione
dello Stato o persone estranee ad essa. 
  Al termine del corso,  i  commissari  in  prova,  che  siano  stati
dichiarati idonei ai servizi di polizia, sostengono un  esame  finale
sulle materie oggetto di studio dinanzi ad una  commissione  composta
secondo le modalita' di cui al penultimo comma  dell'articolo  60,  e
presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di polizia. 
  I commissari in prova, durante i nove mesi del corso,  non  possono
essere impiegati in servizio di polizia. 
  I commissari in prova, che hanno  superato  gli  esami  finali  del
corso, sono nominati commissari di polizia. 
  Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo direttivo secondo
l'ordine di graduatoria dell'esame finale. 
  I commissari in prova  che  non  superano  l'esame  finale  possono
partecipare al  corso  successivo;  se  l'esito  di  quest'ultimo  e'
negativo, sono dimessi. 
  I  commissari,   sulla   base   dei   risultati   della   selezione
attitudinale, sono assegnati ai servizi d'istituto.