Art. 58. 
 
                    Istituto superiore di polizia 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro  dodici
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto  avente
valore di legge ordinaria, alla istituzione di una  scuola  nazionale
con sede a Roma per  la  formazione  e  specializzazione  dei  quadri
direttivi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,  che  assume
la denominazione di Istituto superiore di polizia, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a)  previsione  che   l'ammissione   al   concorso   di   accesso
all'istituto sia consentita ai giovani  in  possesso  di  diploma  di
scuola secondaria superiore o  titolo  equivalente  che  non  abbiano
superato il ventunesimo anno di eta' e siano in possesso degli  altri
requisiti previsti dall'articolo 55; 
    b) determinazione delle modalita' del concorso di accesso,  della
composizione e nomina della commissione esaminatrice, dei criteri per
l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la  valutazione
delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati; 
    c) previsione che al concorso di accesso possano partecipare  gli
ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti in  possesso
dei requisiti prescritti, che non abbiano superato il trentesimo anno
di eta'; 
    d)  previsione  che  il  corso  si   svolga   secondo   programmi
universitari integrati da materie  professionali,  secondo  piani  di
studi e programmi di  ciascuna  materia  stabiliti  con  decreto  del
Ministro della pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno; 
    e) previsione che  al  termine  del  primo  biennio  gli  allievi
conseguano la nomina ad aspirante commissario di  polizia  in  prova,
dopo apposito giudizio  di  idoneita'  del  direttore  dell'istituto,
sentito il collegio dei docenti; 
    f) previsione che al termine del quarto anno di corso  l'allievo,
che abbia superato tutti gli esami previsti nel  piano  degli  studi,
sia ammesso a sostenere l'esame finale  dinanzi  ad  una  commissione
composta da  docenti  delle  materie  universitarie  e  professionali
dell'istituto  e   presieduta   dal   preside   della   facolta'   di
giurisprudenza dell'universita' di Roma o da un docente universitario
da lui delegato; che la  commissione  sia  nominata  annualmente  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con  il
Ministro dell'interno; 
    g) previsione che, conseguito il diploma, gli  aspiranti  vengano
nominati commissari in prova ed ammessi alla frequenza del  corso  di
cui al  primo  comma  dell'articolo  56  presso  un'apposita  sezione
dell'istituto; 
    h)   determinazione   delle    strutture    e    dell'ordinamento
dell'istituto, prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per
le  esigenze  di  cui  all'articolo  56  ed  una  per  i   corsi   di
specializzazione; 
    i)  determinazione  di  modalita'  per   garantire   l'osservanza
dell'obbligo,  che  deve  essere  assunto   verso   l'Amministrazione
all'atto della nomina ad allievo commissario in prova,  di  permanere
in servizio per cinque anni dal conseguimento  del  diploma,  nonche'
per  l'allontanamento  e  le  dimissioni  dai  corsi  degli   allievi
aspiranti; 
    l) previsione  di  norme  che  consentano,  a  coloro  che  hanno
ottenuto il diploma, di conseguire, mediante il superamento di  esami
integrativi, il diploma di laurea.