Art. 59. 
 
    Trattamento economico degli allievi e modalita' dei concorsi 
 
  Il trattamento economico  degli  allievi  dei  corsi  di  cui  agli
articoli precedenti e'  determinato,  in  misura  proporzionale  alle
retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi
corsi, con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro. 
  Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia  di  Stato
verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole. 
  Le modalita'  dei  concorsi,  della  composizione  e  nomina  delle
commissioni  esaminatrici  ed  i  criteri  per  l'accertamento  della
idoneita' fisica  e  psichica,  per  la  valutazione  delle  qualita'
attitudinali  e  del  livello  culturale  dei   candidati,   per   la
documentazione richiesta a questi ultimi, per  la  determinazione  di
eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti  con
apposito regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno.