Art. 6. 
 
      Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia 
 
  Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai  fini  dell'attuazione
delle direttive impartite dal  Ministro  dell'interno  nell'esercizio
delle attribuzioni  di  coordinamento  e  di  direzione  unitaria  in
materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: 
    a) classificazione, analisi e valutazione  delle  informazioni  e
dei dati che devono essere forniti anche dalle forze  di  polizia  in
materia  di  tutela  dell'ordine,  della  sicurezza  pubblica  e   di
prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione  agli
organi operativi delle suddette forze di polizia; 
    b) ricerca scientifica e tecnologica,  documentazione,  studio  e
statistica; 
    c)  elaborazione  della  pianificazione  generale   dei   servizi
d'ordine e sicurezza pubblica; 
    d) pianificazione generale e coordinamento  delle  pianificazioni
operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere  comune
alle forze di polizia; 
    e) pianificazione generale e coordinamento  delle  pianificazioni
operative della dislocazione delle forze di polizia  e  dei  relativi
servizi tecnici; 
    f) pianificazione generale e coordinamento  delle  pianificazioni
finanziarie relative alle singole forze di polizia; 
    g)  mantenimento  e  sviluppo  delle  relazioni   comunitarie   e
internazionali. 
  Per l'espletamento delle funzioni predette  e'  assegnato,  secondo
criteri di competenza tecnico-professionale,  personale  appartenente
ai ruoli della Polizia  di  Stato  e  ai  ruoli  dell'Amministrazione
civile dell'interno, secondo  contingenti  fissati  con  decreto  del
Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre forze di polizia
e  delle  altre  amministrazioni  dello  Stato,  secondo  contingenti
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  del
tesoro e con i Ministri interessati. 
  Per l'espletamento di particolari  compiti  scientifici  e  tecnici
possono essere conferiti incarichi anche ad  estranei  alla  pubblica
amministrazione. 
  Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato  con  decreto  del
Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e  non
possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non
piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso
incaricato studi interessanti una o piu'  amministrazioni  o  servizi
per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia  la
materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso  il  cumulo  degli
incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di
amministrazioni diverse. 
  Per l'osservanza dei predetti  limiti  l'incaricando  e'  tenuto  a
dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che  nei
suoi  confronti  non  ricorre  alcuna  delle  ipotesi  di  esclusione
stabilite dal precedente comma.  Il  conferimento  dell'incarico  e',
altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione  di
appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente. 
  Il compenso e'  stabilito,  in  relazione  all'importanza  ed  alla
durata dell'incarico,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro del tesoro.