Art. 63. 
 
                         Orario di servizio 
 
  L'orario di servizio per il personale della pubblica  sicurezza  e'
fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in  turni  giornalieri
secondo le esigenze di servizio. 
  Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore  della  presente
legge i turni di  lavoro  giornaliero  sono  formati  sulla  base  di
quarantadue ore settimanali. 
  La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato
nel  comma  successivo  e'  retribuita  come  prestazione  di  lavoro
straordinaria. 
  Quando le esigenze lo richiedano,  gli  ufficiali,  gli  agenti  di
pubblica sicurezza e il personale che  svolge  la  propria  attivita'
nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti
a prestare  servizio  anche  in  eccedenza  all'orario  normale,  con
diritto a compenso per il lavoro straordinario senza  le  limitazioni
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1977,
n.  422,  per  il  personale  con  qualifica   inferiore   a   quella
dirigenziale, dall'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 22 luglio  1978,  n.
385, per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui
al presente  articolo  si  applica  anche  ai  dirigenti  generali  e
qualifiche  equiparate  fino  all'emanazione  di  una   nuova   legge
concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali. 
  Il personale di cui al primo comma  e  quello  dell'Amministrazione
civile dell'interno che presta  servizio  nell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo  settimanale.
Ove per particolari esigenze di servizio  il  giorno  di  riposo  non
possa essere usufruito nell'arco  della  settimana,  e'  recuperabile
entro le quattro settimane successive. 
  Il personale di cui al precedente comma che presta servizio  in  un
giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un  giorno  di
riposo stabilito  dall'Amministrazione  entro  le  quattro  settimane
successive.