Art. 65. 
 
                      Doveri di subordinazione 
 
  Gli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: 
    a) del Ministro dell'interno; 
    b) dei Sottosegretari di Stato per l'interno, quando  esercitano,
per  delega,  del  Ministro,  attribuzioni  in  materia  di  pubblica
sicurezza; 
    c) del  capo  della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
  Restano  salvi  i  doveri  di  subordinazione   funzionali   degli,
appartenenti all'Amministrazione della pubblica  sicurezza  verso  il
prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le  altre  autorita'
dello Stato.