Art. 66. 
 
               Ordine gerarchico e rapporti funzionali 
 
  L'appartenente  ai  ruoli   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza e' tenuto ad eseguire gli ordini  impartiti  dal  superiore
gerarchico od operativo. 
  Gli ordini devono essere attinenti al servizio o  alla  disciplina,
non eccedenti i compiti di  istituto  e  non  lesivi  della  dignita'
personale di coloro cui sono diretti. 
  L'appartenente  ai  ruoli   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza, al quale sia rivolto un orde che egli ritenga  palesemente
illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che  lo  ha  impartito,
dichiarandone le ragioni; se l'ordine e rinnovato  per  iscritto,  e'
tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli  effetti  il
superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai  ruoli  della
Polizia di Stato si trova  in  servizio  di  ordine  pubblico  ovvero
quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza,  l'ordine  ritenuto
palesemente illegittimo deve essere eseguito su  rinnovata  richiesta
anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo
di confermarlo per iscritto. 
  L'appartenente  ai  ruoli   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza, al quale viene  impartito  un  ordine  la  cui  esecuzione
costituisce  manifestamente  reato,  non   lo   esegue   ed   informa
immediatamente i superiori. 
  Il disposto di cui  ai  commi  precedenti  si  applica,  in  quanto
compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza. 
  Gli   appartenenti   ai   ruoli    della    Polizia    di    Stato,
dell'Amministrazione civile dell'interno nonche' delle altre forze di
polizia  e  delle  altre  amministrazioni  dello  Stato  sono  tenuti
all'osservanza delle disposizioni loro  impartite  in  ragione  della
funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale
e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del
ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato
sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica
sicurezza. 
  L'inosservanza di quanto disposto nel  presente  articolo  comporta
responsabilita'  disciplinari,  salva  la  eventuale  responsabilita'
penale.