Art. 69. 
 
                        Assistenza religiosa 
 
  Al personale della Polizia di  Stato  che  risieda  presso  alloggi
collettivi  di  servizio  o  scuole,   e'   assicurata   l'assistenza
religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali. 
  Per assicurare l'assistenza religiosa  e'  escluso  il  ricorso  ai
cappellani militari.