Art. 7. 
 
       Natura e entita' dei dati e delle informazioni raccolti 
 
  Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a),  devono
riferirsi a  notizie  risultanti  da  documenti  che  comunque  siano
conservati dalla pubblica  amministrazione  o  da  enti  pubblici,  o
risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria  o
da  atti  concernenti  l'istruzione  penale  acquisibili   ai   sensi
dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o da indagini di
polizia. 
  In ogni  caso  e'  vietato  raccogliere  informazioni  e  dati  sui
cittadini per il solo fatto  della  loro  razza,  fede  religiosa  od
opinione politica, o della loro adesione  ai  principi  di  movimenti
sindacali, cooperativi,  assistenziali,  culturali,  nonche'  per  la
legittima attivita' che svolgano come appartenenti ad  organizzazioni
legalmente operanti nei settori sopraindicati. 
  Possono essere acquisite  informazioni  relative  ad  operazioni  o
posizioni bancarie  nei  limiti  richiesti  da  indagini  di  polizia
giudiziaria e su espresso mandato dell'autorita'  giudiziaria,  senza
che  possa  essere  opposto  il  segreto  da   parte   degli   organi
responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito  di
diritto pubblico. 
  Possono essere altresi' acquisiti le informazioni e i dati  di  cui
all'articolo 6 in possesso delle  polizie  degli  Stati  appartenenti
alla Comunita' economica europea e di quelli di confine,  nonche'  di
ogni altro Stato con il quale siano raggiunte  specifiche  intese  in
tal senso. 
  Possono  essere  inoltre  comunicati  alle  polizie   indicate   al
precedente comma le informazioni e i dati di cui all'articolo 6,  che
non siano coperti da segreto istruttorio.