Art. 72. 
 
                   Abbandono del posto di servizio 
 
  L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso  di  operazioni
di polizia o durante l'impiego  in  reparti  organici,  abbandona  il
posto o il servizio, o viola l'ordine o le  disposizioni  generali  o
particolari impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni. 
  La reclusione e' da uno a quattro anni se il fatto e' commesso: 
    1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso; 
    2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a  depositi  di  armi,
munizioni o materie infiammabili od esplosive; 
    3) a bordo di una nave o di un aeromobile; 
    4) col fine di interrompere la continuita' e la  regolarita'  del
servizio; 
    5) da tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato  in  concorso
tra loro; 
    6) da un comandante di reparto o dal dirigente di  un  ufficio  o
servizio. 
  Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o  grave  danno  la
pena e' della reclusione da due a cinque anni.