Art. 73. 
 
                               Rivolta 
 
  Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del  codice  penale,
sono puniti con la reclusione da tre a dieci  anni  gli  appartenenti
alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu': 
    1) prendono arbitrariamente  le  armi  e  rifiutano  di  obbedire
all'ordine di deporle, intimato da un superiore; 
    2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore  di  recedere
da gravi atti di violenza. 
  La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto  la  rivolta  e'
della reclusione non inferiore a cinque anni.