Art. 78. 
 
         Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative 
 
  Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il  pubblico
ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni  lavorative  di
personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto
con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto  proprio
o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni.