Art. 79. 
 
                   Esecuzione delle pene detentive 
 
  A  richiesta  del  condannato,  la  pena  detentiva  inflitta   per
qualsiasi reato agli  appartenenti  alle  forze  di  polizia  di  cui
all'articolo 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari. 
  ((La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in
cui i soggetti ivi contemplati sono posti  in  stato  di  custodia  o
carcerazione preventiva. In questi  casi  la  richiesta  puo'  essere
proposta agli ufficiali o agenti della polizia  giudiziaria  o  della
forza pubblica nel processo  verbale  di  cui  all'articolo  266  del
codice di procedura penale.))