Art. 8. 
 
              Istituzione del Centro elaborazione dati 
 
  E'  istituito  presso  il   Ministero   dell'interno,   nell'ambito
dell'ufficio di cui  alla  lettera  a)  dell'articolo  5,  il  Centro
elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei  dati  di
cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7. 
  Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione,  classificazione  e
conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e  dei  dati
nonche' alla loro comunicazione  ai  soggetti  autorizzati,  indicati
nell'articolo 9, secondo i criteri e le  norme  tecniche  fissate  ai
sensi del comma seguente. 
  Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione
tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui  alla
lettera a) dell'articolo 5, per la fissazione  dei  criteri  e  delle
norme  tecniche  per  l'espletamento  da  parte  del   Centro   delle
operazioni di cui al comma precedente  e  per  il  controllo  tecnico
sull'osservanza di tali  criteri  e  norme  da  parte  del  personale
operante presso il Centro stesso.  I  criteri  e  le  norme  tecniche
predetti  divengono  esecutivi  con   l'approvazione   del   Ministro
dell'interno. 
  Ogni amministrazione, ente, impresa associazione o privato che  per
qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei  quali  vengano
inseriti dati  o  informazioni  di  qualsivoglia  natura  concernenti
cittadini italiani, e' tenuta a notificare l'esistenza  dell'archivio
al Ministero dell'interno entro il  31  dicembre  1981  o,  comunque,
entro il 31 dicembre dell'anno nel corso  del  quale  l'archivio  sia
stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il
31 dicembre 1982 il Governo informera' il Parlamento  degli  elementi
cosi' raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a
tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o
responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia e' punito
con la multa da trecentomila lire a tre milioni.