Art. 80. 
 
                        Giudizio direttissimo 
 
  Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76  e  77  della
presente legge si procede, in ogni caso, col  giudizio  direttissimo,
salvo che siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si
procede previa separazione dei giudizi.