Art. 81. 
 
                   Norme di comportamento politico 
 
  Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni  circostanza
mantenersi al di fuori delle competizioni  politiche  e  non  possono
assumere comportamenti  che  compromettano  l'assoluta  imparzialita'
delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto
divieto di partecipare  in  uniforme,  anche  se  fuori  servizio,  a
riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni  e  organizzazioni
politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo  seguente.
E' fatto altresi' divieto di svolgere propaganda a  favore  o  contro
partiti,  associazioni,  organizzazioni  politiche  o  candidati   ad
elezioni. 
  Gli appartenenti  alle  forze  di  polizia  candidati  ad  elezioni
politiche o amministrative sono posti  in  aspettativa  speciale  con
assegni dal momento  della  accettazione  della  candidatura  per  la
durata  della  campagna  elettorale  e  possono  svolgere   attivita'
politica e di propaganda, al  di  fuori  dell'ambito  dei  rispettivi
uffici e in  abito  civile.  Essi,  comunque,  non  possono  prestare
servizio  nell'ambito  della  circoscrizione  nella  quale  si   sono
presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di  tre  anni
dalla data delle elezioni stesse.