Art. 86. 
 
           Composizione del Consiglio nazionale di polizia 
 
  Il Consiglio  nazionale  di  polizia  e'  presieduto  dal  Ministro
dell'interno o  da  un  Sottosegretario  da  lui  delegato.  Esso  e'
composto da sessanta membri, dei quali: 
    a) trenta designati dal  Ministro  dell'interno,  di  cui  almeno
venti   scelti   tra   il   personale    delle    varie    componenti
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con opportuni  criteri
di  rappresentativita',  e  i  rimanenti  scelti  tra  il   personale
dell'Amministrazione civile dell'interno,  di  altre  amministrazioni
dello Stato, tra gli appartenenti  alle  associazioni  del  personale
della   pubblica   sicurezza   in    pensione    e    tra    estranei
all'amministrazione statale esperti nelle materie di  competenza  del
Consiglio nazionale; 
    b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente. 
  Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni. I suoi  membri  non
sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.