Art. 87. 
 
Elezione dei delegati e dei componenti  del  Consiglio  nazionale  di
                               polizia 
 
  Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo  precedente,
gli appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle  seguenti
fasce elettorali: 
    a) in cui sono compresi gli agenti; 
    b) in cui sono compresi gli assistenti, i  sovrintendenti  e  gli
ispettori; 
    c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti. 
  L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo  mediante
presentazione  di  liste  nazionali  che  possono  comprendere   piu'
candidati per ciascuna fascia determinati dal  Ministro  dell'interno
proporzionalmente alla consistenza degli organici. 
  Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e  non  piu'
di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia. 
  Ogni elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. 
  Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla  propria
fascia e  puo'  in  essa  esprimere  un  voto  di  lista  e  voti  di
preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro  se
i candidati da eleggere sono fino a 18. 
  La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei
voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia. 
  L'attribuzione dei seggi alle liste e' fatta in base al metodo  del
quoziente naturale e dei piu' alti resti. 
  I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie  fasce
della lista con il seguente procedimento: 
    a) il totale dei voti validi ottenuti  da  ciascuna  lista  nella
prima fascia si divide per il quoziente che si  ottiene  dividendo  i
voti validi ottenuti da tutte le liste  nella  fascia  ed  il  numero
massimo dei candidati previsto al secondo comma per la stessa fascia; 
    b) le operazioni di cui alla  lettera  precedente  sono  eseguite
anche per le successive fasce; 
    c) ai quozienti cosi' ottenuti si applica il metodo d'Hondt. 
  Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente  la
graduatoria determinata, per ciascuna lista e  per  ogni  fascia,  in
base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A  parita'
di voti di preferenza si considera eletto il  candidato  che  precede
nell'ordine di iscrizione nella lista. 
  La data per le elezioni dei componenti il  Consiglio  nazionale  e'
stabilita  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  non  oltre   il
quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio
di durata in carica del precedente Consiglio. 
  L'elezione  deve  aver  luogo  non  oltre  il  quindicesimo  giorno
successivo alla scadenza del triennio di cui al comma precedente. 
  Le modalita' ed i termini per lo  svolgimento  della  elezione  non
previsti  dal  presente  articolo  sono  stabiliti  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro  un
mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo
36. 
  Per la prima elezione del Consiglio,  da  tenersi  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce  elettorali  di
cui al primo comma sono costituite rispettivamente: 
    1) da guardie e appuntati; 
    2) da vicebrigadieri, brigadieri,  marescialli  e  assistenti  di
polizia femminile; 
    3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti. 
  Si  procede  a  nuove  elezioni  del  Consiglio  entro   sei   mesi
dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 109.