Art. 89. 
 
Trattamento  economico  del  personale  in  aspettativa  per   motivi
                              sindacali 
 
  Al  personale  collocato  in  aspettativa  ai  sensi  dell'articolo
precedente sono corrisposti, a carico  della  amministrazione,  tutti
gli assegni spettanti ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  nella
qualifica e classe di appartenenza, escluse  soltanto  le  indennita'
che retribuiscono il lavoro straordinario o  servizi  e  funzioni  di
natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. 
  Dagli  assegni  predetti  sono  detratti,  in  base   ad   apposita
dichiarazione  rilasciata  dall'interessato,   quelli   eventualmente
percepiti  a  carico  delle  organizzazioni  sindacali  a  titolo  di
retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese. 
  I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono  utili  a  tutti
gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova  e
del diritto al congedo ordinario. 
  L'aspettativa ha termine con la cessazione,  per  qualsiasi  causa,
del mandato sindacale.