Art. 90. 
 
        Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali 
 
  Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88,  che
siano   componenti   degli   organi   collegiali   statutari    delle
organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per
motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva  organizzazione,
autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze
di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo  necessario  per
presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento
della normale  attivita'  sindacale.  In  ciascuna  provincia  e  per
ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e'  concessa  per
tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre  giorni  al
mese. A tale fine non si computano le assenze  dal  servizio  per  la
partecipazione  a  congressi  e  convegni  nazionali  ovvero  per  la
partecipazione    a    trattative    sindacali    su     convocazione
dell'amministrazione.  Ove  ricorrano  particolari   esigenze   delle
organizzazioni, l'amministrazione  puo'  eccezionalmente  autorizzare
assenze oltre i limiti predetti.