Art. 93. 
 
          Delega per la riscossione di contributi sindacali 
 
  Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno facolta' di rilasciare
delega, esente da tassa di bollo  e  dalla  registrazione,  a  favore
della propria organizzazione sindacale, per  la  riscossione  di  una
quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione, per il  pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
statutari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70  del  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180. 
  La delega ha validita' dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a
quello del rilascio  al  31  dicembre  di  ogni  anno  e  si  intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata  dall'interessato  entro
la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma
scritta,  all'amministrazione   e   alla   organizzazione   sindacale
interessata. 
  Le trattenute operate dall'amministrazione sulle  retribuzioni,  in
base alle deleghe presentate  dalle  organizzazioni  sindacali,  sono
versate alle stesse organizzazioni secondo modalita' da concordare.