Art. 94. 
 
     Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio 
 
  Fermo restando il disposto di cui al punto XX dell'articolo 36,  il
Governo della Repubblica e'  delegato  ad  emanare,  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore
di  legge  ordinaria  per  provvedere  ad  una  organica   disciplina
sull'utilizzazione, nell'ambito della stessa  amministrazione,  degli
appartenenti  alle  forze  di  polizia   che   abbiano   subito   una
invalidita', la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai  servizi
di istituto, per  effetto  di  ferite,  lesioni  o  altre  infermita'
riportate in  conseguenza  di  eventi  connessi  all'espletamento  di
compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri: 
    1) il predetto  personale  deve  essere  adibito  a  mansioni  di
istituto compatibili con  la  ridotta  capacita'  lavorativa,  tenuto
conto  delle  indicazioni  del  collegio  medico  che  ha   accertato
l'invalidita'; il personale suddetto puo' essere altresi'  utilizzato
per l'espletamento delle attivita' assistenziali e  previdenziali  in
favore del personale anche per le esigenze del  Fondo  di  assistenza
per il personale della pubblica sicurezza; 
    2) al personale predetto continuano ad  applicarsi  le  norme  di
stato previste per le carriere di appartenenza; 
    3) allo stesso personale e' assicurato il  trattamento  economico
delle carriere di appartenenza,  nonche'  la  corresponsione  di  una
indennita'  una  tantum  proporzionata  al  grado  di  invalidita'  e
comunque non cumulabile con altre specifiche provvidenze; 
    4) vanno previste specifiche modalita' per il  trasferimento  del
personale suddetto in relazione alle  esigenze  di  assistenza  e  di
cura.