Art. 95. 
 
                          Accordi sindacali 
 
  Gli  accordi  sindacali  previsti  dalla  presente  legge   vengono
stipulati da una delegazione composta dal Ministro  per  la  funzione
pubblica, che la presiede, dal Ministro dell'interno e  dal  Ministro
del tesoro, o dai Sottosegretari, rispettivamente delegati, e da  una
delegazione composta  da  rappresentanti  dei  sindacati  di  polizia
maggiormente rappresentativi su scala nazionale. 
  Fermo restando  il  disposto  dell'articolo  43,  formano  altresi'
oggetto  degli  accordi  sindacali  l'orario   di   lavoro   di   cui
all'articolo 63, le ferie, i permessi, i congedi, le  aspettative,  i
trattamenti economici di  lavoro  straordinario,  di  missione  e  di
trasferimento,  i  criteri   di   massima   per   la   formazione   e
l'aggiornamento professionale. 
  Se gli accordi di cui al primo comma,  per  la  parte  relativa  ai
trattamenti economici accessori, non vengono raggiunti entro  novanta
giorni  dall'inizio  delle  trattative,  il   Ministro   dell'interno
riferisce alla Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi Regolamenti.