Art. 96. 
 
                Disciplina provvisoria del personale 
 
  Fino all'entrata in vigore  del  nuovo  ordinamento  del  personale
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,  lo  stato  giuridico,
l'avanzamento,  il  trattamento  economico  e  di   quiescenza   sono
disciplinati, per il personale facente  parte  della  Amministrazione
della pubblica sicurezza, dalle disposizioni  vigenti,  salvo  quanto
appresso stabilito: 
    a) il ruolo organico dei funzionari  civili  dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza assume la denominazione  di  ruolo  organico
dei funzionari della Polizia di Stato. Il ruolo delle  ispettrici  di
polizia  ed  il  ruolo  delle  assistenti  di  polizia  assumono   la
denominazione, rispettivamente, di ruolo organico delle ispettrici  e
ruolo organico delle assistenti  della  Polizia  di  Stato.  I  ruoli
organici degli ufficiali, dei sottufficiali, degli  appuntati,  delle
guardie scelte e delle guardie del Corpo delle  guardie  di  pubblica
sicurezza  assumono  la  denominazione  di   ruoli   organici   degli
ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie scelte e
delle guardie della Polizia di  Stato.  Il  ruolo  degli  operai  dei
magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed  il  ruolo
degli  operai  permanenti  delle  scuole  di  polizia   assumono   la
denominazione, rispettivamente, di ruolo organico  degli  operai  dei
magazzini e di ruolo organico degli operai  permanenti  delle  scuole
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    b) il ruolo organico degli ufficiali medici di polizia del  Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza assume la denominazione di  ruolo
organico dei sanitari della Polizia di Stato; 
    c) gli appartenenti  ai  ruoli  organici  dei  funzionari,  delle
ispettrici, degli ufficiali,  delle  assistenti,  dei  sottufficiali,
degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie  della  Polizia
di Stato sono ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di  polizia
giudiziaria secondo la normativa attualmente vigente in  materia  per
gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza  e  per
gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    d) i medici del ruolo organico  dei  sanitari  della  Polizia  di
Stato sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e
mantengono le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi; 
    e) le appartenenti al ruolo organico delle ispettrici  esercitano
le funzioni e i compiti propri degli appartenenti al  ruolo  organico
dei funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    f) gli appartenenti al ruolo  organico  dei  funzionari  e  delle
ispettrici, oltre le attribuzioni ed i compiti conferiti dalle  norme
vigenti ai funzionari di pubblica sicurezza, possono  esercitare,  in
relazione alla  qualifica  rivestita,  anche  le  attribuzioni  ed  i
compiti propri degli appartenenti ai ruoli organici  degli  ufficiali
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; 
    g) gli appartenenti ai ruoli organici degli ufficiali,  oltre  le
attribuzioni  ed  i  compiti  conferiti  dalle  norme  vigenti   agli
ufficiali del Corpo delle  guardie  di  pubblica  sicurezza,  possono
esercitare, in relazione al grado rivestito, anche le attribuzioni ed
i compiti propri degli appartenenti al ruolo organico dei  funzionari
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    h) ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alle
lettere f) e g) del  presente  articolo,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno sono stabilite secondo i criteri di cui alla  successiva
lettera m) le funzioni corrispondenti alle  qualifiche  ed  ai  gradi
degli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, degli  ufficiali
e delle ispettrici. Le funzioni e le  responsabilita'  dei  superiori
gerarchici  per  quanto   riguarda   la   disciplina,   l'impiego   e
l'addestramento  del  personale  appartenente  alle  questure  ed  ai
dipendenti uffici sono devolute ai  funzionari  di  polizia  preposti
alla   direzione   degli   uffici   stessi.   Analoghe   funzioni   e
responsabilita' competono ai  funzionari  di  polizia  preposti  alla
direzione  dei  commissariati  di   pubblica   sicurezza   presso   i
compartimenti  delle  ferrovie  dello   Stato   e   delle   poste   e
telecomunicazioni, alla direzione delle zone di frontiera terrestre e
degli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima ed aerea; 
    i) agli appartenenti ai ruoli  organici  degli  ufficiali,  delle
ispettrici, delle assistenti,  dei  sottufficiali,  degli  appuntati,
delle guardie scelte e delle guardie compete il trattamento economico
per il lavoro straordinario nelle misure attualmente previste  per  i
funzionari civili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    l) ai funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed
alle  ispettrici  della  polizia  femminile  compete  il  trattamento
economico previsto per gli  ufficiali  del  Corpo  delle  guardie  di
pubblica sicurezza, salvo il trattamento  economico  piu'  favorevole
precedentemente  acquisito.  Per  gli  appartenenti  alle  qualifiche
dirigenziali l'eventuale differenza piu'  favorevole  di  trattamento
economico e' concessa a titolo di assegno personale riassorbibile con
i futuri miglioramenti; 
    m) per quanto concerne la corrispondenza tra  le  qualifiche  dei
funzionari ed i gradi degli ufficiali, si fa riferimento all'articolo
143 della legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    n) le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge  10  ottobre
1974, n. 496, si estendono agli appartenenti al Corpo  delle  guardie
di pubblica sicurezza arruolati  ai  sensi  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601.  Agli  ufficiali  provenienti
dai sottufficiali, ex combattenti o  partigiani,  in  servizio  al  1
gennaio 1971, che non abbiano fruito della ricostruzione di  carriera
provata dagli articoli 7 e 8 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, non
si applicano le  disposizioni  contenute  negli  articoli  5,  ultimo
comma, e 9 della stessa legge; 
    o) il personale che al 31 dicembre 1972 rivestiva la qualifica di
commissario capo di pubblica sicurezza o di ispettrice  superiore  di
polizia femminile, e che alla entrata in vigore della legge 11 luglio
1980, n. 312, non ricopriva la qualifica di vice questore aggiunto  o
di  ispettrice  capo  aggiunto  e'  inquadrato  nel  ruolo   di   cui
all'articolo 155, ultimo comma, della stessa legge 11 luglio 1980, n.
312; 
    p) i dirigenti generali di pubblica  sicurezza  nonche',  qualora
entro i  sessanta  giorni  successivi  all'entrata  in  vigore  della
presente legge non abbiano presentato domanda per  il  passaggio  nei
ruoli ad esaurimento di cui al punto X), numero 27, dell'articolo 36,
i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono
inquadrati   nella   qualifica   di   dirigenti    generali-prefetti,
conservando  l'anzianita'  di  grado  o  qualifica,  entro  tre  mesi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  tenuto  conto  della
necessita' di predisporre  le  strutture  dirigenziali  unitarie  per
l'attuazione della legge e per l'organizzazione  dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza. L'inquadramento e' disposto con decreto del
Ministro dell'interno, sentiti gli interessati, entro il  limite  dei
diciassette posti di cui al primo comma dell'articolo 42, detratti da
tale contingente i posti da accantonare in  applicazione  dell'ultimo
comma dello stesso articolo; 
    q) per la  copertura  dei  posti  eventualmente  disponibili  nel
contingente  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  42  dopo   gli
accantonamenti e gli inquadramenti di cui alla lettera  precedente  e
proporzionalmente alle vacanze che  si  verranno  a  determinare,  si
provvede con la nomina di  altrettanti  dirigenti  generali-prefetti,
livello C, scelti tra i dirigenti di pubblica sicurezza ed i maggiori
generali del Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  che  non
abbiano optato per  il  passaggio  nel  ruolo  ad  esaurimento  entro
novanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge.  Nella
prima applicazione della presente legge  un  posto  e'  riservato  ai
maggiori generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; 
    r) nella prima applicazione della presente legge,  il  vice  capo
della polizia che esercita le funzioni vicarie ed il tenente generale
ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in carica  al
momento dell'entrata in vigore  della  legge  stessa  e  che  abbiano
almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica o  nel  grado  sono
inquadrati nella qualifica di prefetti di prima classe. 
  ((  s) nelle commissioni di avanzamento di  cui  all'art.  8  della
legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il tenente  generale  ispettore  del
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' sostituito dal
direttore  centrale  del  personale  presso  il  Dipartimento   della
pubblica sicurezza.))