Art. 98. 
 
                           Banda musicale 
 
  Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi  dall'entrata  in
vigore della presente  legge,  un  decreto  avente  valore  di  legge
ordinaria per adeguare l'ordinamento della banda musicale  del  Corpo
delle guardie  di  pubblica  sicurezza  al  nuovo  ordinamento  della
Polizia  di  Stato,  apportando  le  necessarie   modificazioni   per
qualificare adeguatamente le capacita', i  titoli  professionali  del
personale nonche' il valore artistico del complesso.