Art. 2. 
 
  La  lunghezza  massima  dell'autotreno,  pari  a  18  m,  a   norma
dell'allegato I, 1.1, alla direttiva n. 85/3, e' quella del complesso
disposto in linea retta, a  norma  del  punto  I  dell'allegato  alla
direttiva n. 86/364 del 24 luglio 1986. 
  L'autotreno puo' essere realizzato in modo da superare,  in  curva,
il limite suddetto, a condizione che siano osservati i  limiti  della
fascia d'ingombro, avente il raggio  esterno  di  12,50  m  e  quello
interno di 5,30 m,  a  nonna  del  punto  1.5  dell'allegato  I  alla
direttiva n. 85/3. 
  I veicoli costruiti in  applicazione  delle  disposizioni  suddette
sono omologati a norma della legge 27 dicembre 1973, n. 942  e  delle
rispettive disposizioni di esecuzione, anche per quanto riguarda  gli
organi di traino. 
 
 
            Note all'art. 2: 
            - Per le direttive CEE n. 85/3 e n. 86/364 si veda  nelle
          note alle premesse. 
            - Per la legge n. 942/1973 si veda nelle premesse.