Art. 2. La lunghezza massima dell'autotreno, pari a 18 m, a norma dell'allegato I, 1.1, alla direttiva n. 85/3, e' quella del complesso disposto in linea retta, a norma del punto I dell'allegato alla direttiva n. 86/364 del 24 luglio 1986. L'autotreno puo' essere realizzato in modo da superare, in curva, il limite suddetto, a condizione che siano osservati i limiti della fascia d'ingombro, avente il raggio esterno di 12,50 m e quello interno di 5,30 m, a nonna del punto 1.5 dell'allegato I alla direttiva n. 85/3. I veicoli costruiti in applicazione delle disposizioni suddette sono omologati a norma della legge 27 dicembre 1973, n. 942 e delle rispettive disposizioni di esecuzione, anche per quanto riguarda gli organi di traino.
Note all'art. 2: - Per le direttive CEE n. 85/3 e n. 86/364 si veda nelle note alle premesse. - Per la legge n. 942/1973 si veda nelle premesse.