Art. 3. 
 
  A norma del punto 1.1, dello stesso allegato alla direttiva  citata
nell'art. 1, la lunghezza massima dell'autoarticolato e' di 15,50 m. 
  Purche' sia rispettato il limite di cui  al  comma  precedente,  la
lunghezza massima del semirimorchio puo' superare quella di  12,50  m
fissata nell'art. 32, terzo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge
10 febbraio 1982, n. 38; restano ferme  le  disposizioni  vigenti  in
materia di abbinamento dei semirimorchi per targa,  per  tipo  o  per
classe. 
  Per  l'omologazione  dei  veicoli  trattori  e   dei   semirimorchi
costruiti in applicazione delle disposizioni suddette,  si  osservano
le norme della  citata  legge  n.  942/1973  e  quelle  sulla  fascia
d'ingombro specificata nell'articolo precedente. 
 
 
            Note all'art. 3: 
            - Per l'argomento dell'art.  32  del  lesto  unico  delle
          norme  sulla  disciplina   della   circolazione   stradale,
          approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
            - La legge n. 38/1982 reca modifiche ad  alcuni  articoli
          del  testo  unico  delle  norme  sulla   disciplina   della
          circolazione stradale riguardanti i pesi e  le  misure  dei
          veicoli, nonche' alla legge 27 novembre 1980, n. 815. 
            - Per la legge n. 942/1973 si veda nelle premesse.