Art. 3. A norma del punto 1.1, dello stesso allegato alla direttiva citata nell'art. 1, la lunghezza massima dell'autoarticolato e' di 15,50 m. Purche' sia rispettato il limite di cui al comma precedente, la lunghezza massima del semirimorchio puo' superare quella di 12,50 m fissata nell'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 38; restano ferme le disposizioni vigenti in materia di abbinamento dei semirimorchi per targa, per tipo o per classe. Per l'omologazione dei veicoli trattori e dei semirimorchi costruiti in applicazione delle disposizioni suddette, si osservano le norme della citata legge n. 942/1973 e quelle sulla fascia d'ingombro specificata nell'articolo precedente.
Note all'art. 3: - Per l'argomento dell'art. 32 del lesto unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si veda nelle note alle premesse. - La legge n. 38/1982 reca modifiche ad alcuni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' alla legge 27 novembre 1980, n. 815. - Per la legge n. 942/1973 si veda nelle premesse.