Art. 4. La larghezza di 2,50 m degli autoveicoli isolati, autotreni ed autoarticolati, allestiti con carrozzeria rispondente alle prescrizioni tecniche sull'accordo internazionale A.T.P., le cui dimensioni e masse non superino quelle massime stabilite negli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modificazioni previste dagli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, o quelle massime stabilite nelle direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360, si misura con la tolleranza del quattro per cento.
Note all'art. 4: - Per l'argomento degli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale si veda nelle note alle premesse. - Per la legge n. 38/1982 si veda nelle note all'art. 3. - Per le direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360 si veda nelle note alle premesse.