Art. 4. 
 
  La larghezza di 2,50 m  degli  autoveicoli  isolati,  autotreni  ed
autoarticolati,   allestiti   con   carrozzeria   rispondente    alle
prescrizioni tecniche  sull'accordo  internazionale  A.T.P.,  le  cui
dimensioni e  masse  non  superino  quelle  massime  stabilite  negli
articoli 32 e 33 del  testo  unico  delle  norme  sulla  circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15
giugno 1959, n. 393, con le modificazioni previste dagli articoli 5 e
6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38,  o  quelle  massime  stabilite
nelle direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360, si misura con la  tolleranza
del quattro per cento. 
 
 
            Note all'art. 4: 
            - Per l'argomento degli articoli 32 e 33 del testo  unico
          delle norme sulla circolazione stradale si veda nelle  note
          alle premesse. 
            - Per la legge n. 38/1982 si veda nelle note all'art. 3. 
            - Per le direttive CEE n. 85/3 e n. 86/360 si veda  nelle
          note alle premesse.