Art. 5. Per i veicoli impiegati nei trasporti intercomunitari le norme delle direttive specificate negli articoli precedenti e quelle del presente decreto sostituiscono quelle applicabili ai veicoli impiegati nei soli trasporti all'interno del territorio italiano. Le sanzioni previste per le violazioni delle norme nazionali si applicano per l'inosservanza delle norme delle direttive che le sostituiscono. Roma, addi' 22 dicembre 1986 Il Ministro: Signorile