Art. 5. 
 
  Per i veicoli impiegati  nei  trasporti  intercomunitari  le  norme
delle direttive specificate negli articoli precedenti  e  quelle  del
presente  decreto  sostituiscono  quelle   applicabili   ai   veicoli
impiegati nei soli trasporti all'interno del territorio italiano. 
  Le sanzioni previste per le violazioni  delle  norme  nazionali  si
applicano per l'inosservanza  delle  norme  delle  direttive  che  le
sostituiscono. 
    Roma, addi' 22 dicembre 1986 
 
                                               Il Ministro: Signorile